Tutte le novità ssul superbonus del 110% che consente di realizzare, quasi gratis, lavori di ristrutturazione degli immobili che portino ad un miglioramento energetico è atteso come la manna dal cielo sia dai contribuenti sia dalle imprese edilizie. Tuttavia da quando è stato annunciata l’agevolazione fiscale, come evidenzia laleggepertutti.it, sono emersi diversi paletti ed è ipotizzabile l'introduzioni di nuovi elementi prima dell'approvazione definitiva del dl Rilancio.
Possono beneficiare del superbonus del 110% per la ristrutturazione con miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio le persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Rientrano le spese per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si valuta l’eventuale proroga a tutto il 2022.L’agevolazione è valida anche per le seconde case.
La detrazione spetta anche a: soggetti Ires come gli ex Iacp; società aventi le stesse finalità sociali (per gli immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o da loro gestiti per conto dei Comuni); cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
In caso di interventi sulle parti comuni dello stabile, ne hanno diritto: persone fisiche; professionisti; imprese, comprese le società di persone o capitali. L’oggetto dei lavori può essere: un’abitazione, anche se non adibita ad abitazione principale; un ufficio; un negozio.
Sono beneficiarie se non esercitano attività di impresa, arti e professioni. Si ha diritto anche in caso di: interventi sulle parti comuni dell’edificio di un unico proprietario e, quindi, non condominiale; edificio unifamiliare adibito ad abitazione principale. Rimane tale anche se viene parzialmente affittata e, quindi resta il diritto al superbonus.
Non si ha diritto sui lavori in immobili diversi da quello adibito ad abitazione principale, a meno che si tratti di interventi antisismici o dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.
L’agevolazione viene riconosciuta che i lavori di ristrutturazione dell’immobile contengono almeno uno di questi tre interventi cosiddetti trainanti: isolamento termico dell’edificio (cappotto termico); sostituzione dell’impianto di condizionamento con caldaia a condensazione; installazione di impianto a pompa di calore.
Per avere la detrazione del 110%, è necessario pagare i lavori con bonifico bancario o postale (cosiddetto bonifico parlante) da cui risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Per l’installazione delle colonnine di ricarica, il pagamento può avvenire con bonifico o con qualsiasi strumento tracciabile, senza l’obbligo su specificare le informazioni sopra citate e senza la trattenuta dell’8%.
I limiti di spesa dei tre interventi trainanti sono di 30mila o 60mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, rispettivamente per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici o per l’isolamento termico ovvero di 30mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di edifici unifamiliari.
Il decreto concede la possibilità di: godere direttamente della detrazione fiscale o di trasformarla in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo all’impresa che effettua i lavori o a terzi; convertire la detrazione in un pari contributo a mezzo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale potrà, a sua volta, utilizzarlo come credito d’imposta, successivamente cedibile.
Il provvedimento prevede la detrazione del 110% sui lavori di isolamento termico (ad esempio, il cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile.
Per la realizzazione dell’isolamento, bisogna utilizzare materiali che rispettino i criteri ambientali minimi e che garantiscano una prestazione della superficie coibentata migliore rispetto ai limiti previsti dalla legge ancora in vigore.
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